Per una nuova amministrazione pubblica (1)
Provocazioni per un dibattito! Sereno……..
. . . Purchè non si parli male di Garibaldi! Un esempio di alta burocrazia !
Da quasi un mese conosciamo l’esito delle elezioni politiche
E siamo ancora alle …………cosiddette consultazioni ! Ci risiamo con i sacri riti liturgici della Prima Repubblica : che per lo meno in quel sistema elettorale avevano un senso ed era ragionevole l’intervento del Capo dello Stato! Ma ora?
L’art.1 della Costituzione afferma che la Sovranità appartiene al Popolo che la esercita ,di norma mediante il voto!
Ora con l’attuale sistema elettorale ,sancito con legge dello Stato, il Popolo Sovrano ha designato ( rectius ha eletto ) espressamente quale Presidente del Consiglio il candidato chiaramente e indubbiamente indicato a tal fine nella scheda elettorale .
Perciò , stando così le cose ,il Presidente della Repubblica ,ai fini dell’attuazione dell’art.92 Cost., non può che prendere atto ,anzi deve prenderne atto,dell’esito delle elezioni e procedere quindi , in base alle risultanze elettorali , alla emanazione dell’ atto di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, quale “ atto dovuto “.
Diventa pertanto superflua , con il sistema elettorale vigente , per non dire illegittima, la ritualità della prassi precedentemente seguita .
A che servirebbe infatti l’ascolto in successione dei rappresentanti dei vari Partiti, o dei Capi dello Stato emeriti ,o dei Presidenti delle due Camere . o ancora dei Gruppi Parlamentari ?
Ad una inutile gran perdita di tempo , come si può costatare!
Infatti non è nemmeno ipotizzabile che il Presidente della Repubblica , liturgia rituale o non ,possa in qualche modo modificare , nel tempo rinviando immotivatamente o nel soggetto cambiando nominativo , le chiare risultanze della tornata elettorale ,vanificando così il verdetto delle elezioni e con esso.la volontà liberamente espressa dal Popolo Sovrano
E non ci si venga a dire che ……abbiamo scherzato!
Infatti con la portata dell’art.1 della Costituzione , concernente la titolarità della Sovranità popolare,c’è poco da scherzare!
Una seconda provocazione.
L’art.92,secondo comma ,della Costituzione prevede che il Capo dello Stato proceda alla nomina dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio.
Ora la proposta ,di cui è titolare esclusivo il Presidente del Consiglio dei Ministri già nominato in precedenza ,presuppone che da parte di questi venga ovviamente e doverosamente fatta , da lui e non da altri ,e preventivamente una ricerca di soggetti idonei ,una valutazione sul possesso di determinati requisiti ed una scelta propedeutiche alla proposta.
Il che comporterebbe automaticamente, in forza di quei presupposti,l’accendersi di un vincolo etico-giuridico personale e funzionale ,fra Presidente del Consiglio che sceglie e propone e candidati Ministri prescelti , proposti,e per ciò stesso nominati , con ovvie conseguenze giuridiche sia organizzative che operative.
Non avrebbero perciò più senso ,per quanto fin qui detto, il vecchio affidamento dell’incarico o ancor peggio il patetico affidamento dell’incarico esplorativo
Un terzo motivo di dibattito.: l’art.94 della Costituzione .
Ora poniamo che il Governo, una volta costituito, si presenti entro i canonici dieci giorni ,come previsto,alle Camere per ottenerne la fiducia, (ovviamente sul programma presentato ) e non ottenga inopinatamente la fiducia richiesta . Allora sì che , presentandosi questo caso il Capo dello Stato è tenuto ad attivare ,come da prassi, tutti i rituali intesi a comporre dissidi ed incomprensioni onde provare a ritrovare nuove maggioranze ne l superiore interesse di quella Nazione , la cui Unità Egli rappresenta e di cui è il Supremo Garante”
Così saremmo veramente nella Seconda Repubblica , grazie ad una modifica strisciante della Costituzione!
Posted on Maggio 20th, 2008 di Administrator
Filed under: Sunti e Valutazioni, Vidoniani















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